Titolo IIICapo I

Art. 202

(Art. 54 Cod. Str.) Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera

In vigore dal 15 gen 1998
( Cod. Str.) (Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera) 1. Tra i materiali assimilati indicati dall', comma 1, lettera n), del codice, sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d'opera. 2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Può altresì classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da necessità operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 1997, n. 454 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che il presente articolo cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della stessa L. 454/1997.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-202

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