Titolo IIICapo I

Art. 197

(Art. 48 Cod. Str.) Azionamento dei veicoli a braccia

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Azionamento dei veicoli a braccia) 1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-197

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