Titolo IIICapo I

Art. 201

(Art. 54 Cod. Str.) Autotreni attrezzati per carichi indivisibili

In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.) (Autotreni attrezzati per carichi indivisibili) 1. Costituiscono un'unica unità, ai sensi dell', comma 1, lettera h), del codice, ed ai fini dell'applicazione dell', comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli. 2. Costituiscono, altresì, un'unica unità gli autotreni attrezzati per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al trasporto stesso. 3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti può inoltre essere effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio quando il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico indivisibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale e due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili. 4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti previsti dagli del codice. I complessi indicati al comma 3 possono essere realizzati solo ai sensi dell', comma 1, del codice, e pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predetti . Qualora si verifichi eccedenza rispetto all' del codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo I. 5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-201

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