Titolo I›§ 1
Art. 1
(Art. 1 Cod. Str. ) Relazione annuale
In vigore dal 1 gen 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l' il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;
Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;
E M A N A
il seguente regolamento:
( Cod. Str.)
(Relazione annuale)
1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diversi profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale è trasmessa alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I rapporti e le indagini sono elaborati dai ministeri, anche avvalendosi dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche e private, particolarmente qualificate nel settore.
2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro il 30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che fa conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-1