Art. 1 · (Art. 1 Cod. Str. ) Relazione annuale
Titolo I§ 1

Art. 1

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(Art. 1 Cod. Str. ) Relazione annuale

In vigore dal 1 gen 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della Costituzione; Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l' il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti; E M A N A il seguente regolamento: ( Cod. Str.) (Relazione annuale) 1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diversi profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale è trasmessa alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I rapporti e le indagini sono elaborati dai ministeri, anche avvalendosi dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche e private, particolarmente qualificate nel settore. 2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro il 30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che fa conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio.
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