§ 3

Art. 17

(Art. 10 Cod. Str.) Durata delle autorizzazioni

In vigore dal 3 giu 2013
( Cod. Str.) (Durata delle autorizzazioni) 1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei. 2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici. 3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 31. 4. È facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. 5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-17

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