Art. 7
In vigore dal 19 gen 1993
1. Il testo dell'art. 44 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente:
"Art. 44 (Condizione di esigibilità). - 1. Il vaglia non può essere ammesso al pagamento se l'ufficio cui è presentato non abbia ricevuto, ove l'importo sia superiore al limite stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, conferma della sua regolare emissione da parte dell'ufficio accettante o dallo speciale ufficio di controllo o dall'ufficio di prima localizzazione del titolo.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
MANCINO, Ministro dell'interno
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
GORIA, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
ANDÒ, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1992
Atti di Governo, registro n. 87, foglio n. 2
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-10-27;521#art-7