Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 19 gen 1993
1. Il testo dell'art. 44 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente: "Art. 44 (Condizione di esigibilità). - 1. Il vaglia non può essere ammesso al pagamento se l'ufficio cui è presentato non abbia ricevuto, ove l'importo sia superiore al limite stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, conferma della sua regolare emissione da parte dell'ufficio accettante o dallo speciale ufficio di controllo o dall'ufficio di prima localizzazione del titolo.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni COLOMBO, Ministro degli affari esteri MANCINO, Ministro dell'interno MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia GORIA, Ministro delle finanze BARUCCI, Ministro del tesoro ANDÒ, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1992 Atti di Governo, registro n. 87, foglio n. 2
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