Art. 4

In vigore dal 19 gen 1993
1. Il testo del comma 2 dell'art. 36 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente: " 2. Per i vaglia di importo superiore al limite fissato dall'art. 44, presentati presso un ufficio diverso da quello di localizzazione, devono essere richieste le conferme e, soltanto dopo averle ricevute, l'ufficio provvede alle operazioni di versamento in conto corrente detraendo dall'importo il diritto fisso di cui all'art. 34. La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere consegnata alla parte interessata, ritirando quella provvisoria.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-10-27;521#art-4

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