Regolamento
Art. 168 octies
Impianti facoltativi
In vigore dal 25 ott 2022
1. Gli impianti radioelettrici adibiti al servizio mobile marittimo, se installati in via facoltativa, soddisfano quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. È fatto obbligo di assicurare che gli impianti e gli apparati elettronici non adibiti al servizio di cui al comma 1 non arrechino interferenze al corretto funzionamento della dotazione radioelettrica di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-168-octies