Regolamento
Art. 168 duodecies
Disposizione transitorie
In vigore dal 25 ott 2022
1. Le navi lagunari si adeguano alle disposizioni di cui agli -nonies entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione di cui all'-nonies. Fino alla data di adeguamento, che coincide con il collaudo di cui all', comma 2, e comunque non oltre il termine di trentasei mesi di cui al primo periodo, alle navi lagunari continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo VII.
2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione di cui all'-nonies, i titolari del certificato di abilitazione all'esercizio degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005, sono abilitati anche all'esercizio delle stazioni delle navi di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-168-duodecies