Art. 2
In vigore dal 21 apr 1992
1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri FACCHIANO, Ministro
della marina mercantile DE
MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
SCOTTI, Ministro dell'interno
ROGNONI, Ministro della difesa
BERNINI, Ministro dei trasporti
VIZZINI, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DE
LORENZO, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 14
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-rd-2