Art. 168 octies · Impianti facoltativi
Regolamento

Art. 168 octies

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Impianti facoltativi

In vigore dal 25 ott 2022
1. Gli impianti radioelettrici adibiti al servizio mobile marittimo, se installati in via facoltativa, soddisfano quanto stabilito dalla normativa vigente. 2. È fatto obbligo di assicurare che gli impianti e gli apparati elettronici non adibiti al servizio di cui al comma 1 non arrechino interferenze al corretto funzionamento della dotazione radioelettrica di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-168-octies