Art. 6
AbrogatoEntrata in vigore
In vigore dal 10 giu 2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
CARLI, Ministro del tesoro
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1991
Registro n. 14 Industria, foglio n. 172
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;241#art-6