Art. 6

Abrogato

Entrata in vigore

In vigore dal 10 giu 2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 luglio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CARLI, Ministro del tesoro GASPARI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1991 Registro n. 14 Industria, foglio n. 172

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;241#art-6

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