Art. 5

Segreteria tecnico-operativa

In vigore dal 6 ago 1991
1. Presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una "segreteria tecnico-operativa" con funzioni di consulenza e supporto alla Direzione generale nelle materie di sua competenza. 2. La segreteria di cui al comma 1 è costituita da dieci esperti, di cui uno con funzioni di responsabile. I relativi incarichi quinquennali sono conferiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 3. La segreteria di cui al presente articolo opera secondo le disposizioni del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base; il responsabile della segreteria ne cura l'organizzazione e ne dirige l'attività.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;241#art-5

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