Art. 1
Funzioni della Direzione generale
In vigore dal 10 giu 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1483;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1989 di attuazione, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, recante soppressione dei ruoli speciali;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 15 luglio 1988 e in data 12 dicembre 1990 con i quali sono state rideterminate le competenze degli uffici a livello dirigenziale della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;241#art-1