Art. 1

Funzioni della Direzione generale

In vigore dal 10 giu 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1483; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1989 di attuazione, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, recante soppressione dei ruoli speciali; Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 15 luglio 1988 e in data 12 dicembre 1990 con i quali sono state rideterminate le competenze degli uffici a livello dirigenziale della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: . ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;241#art-1

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