Art. 4
In vigore dal 24 dic 1990
1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-22;394#art-4