Art. 2
In vigore dal 24 dic 1990
1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-22;394#art-2