Art. 1
In vigore dal 24 dic 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 79 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1990, n. 393;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
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1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'art. 151 del codice penale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-22;394#art-1