Parte prima›Titolo Secondo›Capo II
Art. 17
Passaggio ad altro profilo o ruolo
In vigore dal 20 dic 1990
1. Gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti nelle posizioni funzionali dei profili professionali collocati dal I al IV livello retributivo, possono, a domanda, disporre il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro della medesima posizione funzionale, anche di altro ruolo, purchè il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del passaggio e con il solo limite che il profilo professionale richiesto escluda intercambiabilità per il contenuto o i titoli professionali che specificatamente lo definiscono, ai sensi dell' legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Nel caso di presentazione di più domande rispetto ai posti disponibili, i passaggi sono disposti secondo l'anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo, anche non continuativo, nella posizione funzionale di provenienza.
3. Il dipendente conserva il trattamento economico in godimento per stipendio base e salario di anzianità ed acquisisce dalla data del passaggio le indennità specifiche del nuovo profilo professionale, ove previste.
4. Al fine di consentire il proficuo inserimento dei dipendenti nel nuovo ruolo o profilo, possono essere previsti appositi corsi di aggiornamento obbligatorio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-17