Parte prima›Titolo Terzo›Capo I
Art. 18
Trattamento di missione per particolari categorie
In vigore dal 20 dic 1990
1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all', comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio per:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza;
c) attività che comportino imbarchi brevi;
d) interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve.
2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto anche per mancanza di strutture e servizi di ristorazione. In tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-18