Titolo VIII›Capo III
Art. 98
Abrogato(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale
In vigore dal 7 set 2010
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 AGOSTO 2010, N. 136
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-98