Art. 98 · (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale
Titolo VIIICapo III

Art. 98

Abrogato103 / 142

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale

In vigore dal 7 set 2010
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 AGOSTO 2010, N. 136

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-98