Titolo VIIICapo III

Art. 97

Attività sotto copertura.

In vigore dal 7 set 2010
1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all' della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-97

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