Titolo VIII›Capo III
Art. 97
Attività sotto copertura.
In vigore dal 7 set 2010
1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all' della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-97