Regolamento di polizia mortuariaCapo VIII

Art. 48

In vigore dal 25 apr 1991
1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all' è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli .

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-48

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