Regolamento di polizia mortuariaCapo VIII

Art. 47

In vigore dal 27 ott 1990
1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.
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