Regolamento di polizia mortuaria›Capo VIII
Art. 47
In vigore dal 27 ott 1990
1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-47