Regolamento di polizia mortuariaCapo VI

Art. 43

In vigore dal 25 apr 1991
1. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero. 2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio. 3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri. 4. È vietato il commercio di ossa umane.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-43

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