Art. 3
In vigore dal 9 ott 1990
1 Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:
a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo comma, lettera b), del citato art. 22;
c) 12 per cento per il costo dell'area di cui al secondo comma, lettera c), del medesimo art. 22.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Tambre d'Alpago, addì 3 settembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PRANDINI, Ministro dei lavori
pubblici
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 7
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-03;266#art-3