Art. 3

In vigore dal 9 ott 1990
1 Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali: a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392; b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo comma, lettera b), del citato art. 22; c) 12 per cento per il costo dell'area di cui al secondo comma, lettera c), del medesimo art. 22. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Tambre d'Alpago, addì 3 settembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1990 Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 7
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-03;266#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo