Art. 2
In vigore dal 9 ott 1990
1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1989 è determinato in L. 1.010.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-03;266#art-2