Art. 1

In vigore dal 9 ott 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392; Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1989 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali; Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 1990; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: . 1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1989 è determinato in L. 1.090.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-03;266#art-1

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