Art. 3
In vigore dal 19 set 1990
1. Le spese per lo svolgimento delle attività e dei compiti indicati nel presente regolamento gravano sui fondi stanziati nell'apposito capitolo per il funzionamento dell'Ufficio del Garante, di cui all'art. 8, sesto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione
pubblica
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 6
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;254#art-3