Art. 3

In vigore dal 19 set 1990
1. Le spese per lo svolgimento delle attività e dei compiti indicati nel presente regolamento gravano sui fondi stanziati nell'apposito capitolo per il funzionamento dell'Ufficio del Garante, di cui all'art. 8, sesto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1990 Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 6
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;254#art-3

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