Art. 1
In vigore dal 19 set 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle spese dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1988, n. 519, concernente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante;
Udito il parere del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
EMANA
il seguente regolamento:
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1. La lettera f) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, è sostituita dalla seguente:
"f) locazione, manutenzione e adattamento dei locali e dei relativi impianti;".
2. La lettera i) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, è sostituita dalla seguente:
"i) acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparati di elaborazione elettronica, di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini e di fotoriproduzione;".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;254#art-1