Art. 2
In vigore dal 19 set 1990
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1988, n. 519, è sostituito dal seguente:
". - Il Garante può organizzare indagini conoscitive, dibattiti e incontri di studio; può curare la pubblicazione di atti, di studi specializzati e di una rivista di dottrina, giurisprudenza e legislazione attinente ai settori delle comunicazioni sociali. Può altresì stipulare convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti, istituti universitari e organismi specializzati per l'acquisizione di dati ed elementi ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;254#art-2