Art. 5
Revisori dei conti
In vigore dal 24 giu 1990
1. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno designato dal Ministro del tesoro tra i dipendenti del medesimo Ministero e due dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali; oltre ai predetti membri effettivi, con il medesimo decreto saranno nominati due membri supplenti dipendenti, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. La presidenza del collegio di cui al comma 1 spetta al revisore designato dal Ministro del tesoro.
3. Ai revisori dei conti verrà corrisposto per l'attività svolta un compenso pari a L. 1.200.000 annue al lordo delle ritenute di legge, maggiorandosi tale importo del 50% per il presidente del collegio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 maggio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FACCHIANO, Ministro per i beni
culturali e ambientali
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 21
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-05-15;139#art-5