Art. 4
G e s t i o n e
In vigore dal 24 giu 1990
1. Ai fini della realizzazione della manifestazione di cui alla legge n. 373 del 1988, il commissario gestisce i fondi assegnatigli e ordina ogni spesa necessaria, in Italia e all'estero, per le attività derivanti dal proprio incarico, ivi comprese le spese di rappresentanza, gravando i relativi oneri sulla autorizzazione di spesa annua di cui all', comma 4, della legge predetta, nei limiti indicati dal piano annuale ai sensi dell'.
2. Gli oneri corrispondenti ai trattamenti economici di cui all', comma 2, all' ed all', comma 3, nonché quelli relativi al funzionamento del collegio di cui al medesimo , gravano sulla autorizzazione di spesa annua di cui all', comma 4, della legge n. 373 del 1988.
3. I rendiconti di cui all', comma 4, della legge n. 373 del 1988, approvati dal collegio di cui all', sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-05-15;139#art-4