Art. 1
Supporti organizzativi
In vigore dal 24 giu 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 373, recante "Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata 'Colombo '92' avente come tema 'Cristoforo Colombo: la nave e il marè";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1988, con il quale si è provveduto a nominare il commissario generale dell'Esposizione internazionale specializzata di cui alla citata legge n. 373 del 1988;
Considerato che il predetto incarico, anche con riferimento alle disposizioni della convenzione concernente le esposizioni internazionali di cui all', comma 2, della legge n. 373 del 1988, comporta funzioni rilevanti e complesse nonché esigenze di rappresentanza in Italia e all'estero;
Considerato che per assicurare l'attuazione di quanto disposto all', commi 2, 3 e 4, della legge n. 373 del 1988 appare necessario integrarne la disciplina relativamente ad attività, modalità di gestione, strutture e mezzi occorrenti all'ufficio del commissario generale della predetta Esposizione;
Visto il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 19 aprile 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 aprile 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Supporti organizzativi
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni del commissario generale dell'Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare", di seguito denominato commissario, è costituita apposita segreteria organizzativa alle sue dipendenze.
2. La segreteria di cui al comma 1 si compone di personale assunto dal commissario con contratto di diritto privato avente durata massima fino al 1 luglio 1993; il relativo trattamento economico viene stabilito con riferimento ai contratti nazionali vigenti per il settore commerciale.
3. L'impegno complessivo di spesa annua relativo ai trattamenti economici di cui al comma 2, al lordo delle ritenute di legge, non potrà comunque essere superiore a un importo pari al 30% dell'autorizzazione di spesa annua di cui all', comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 373.
4. Il commissario è autorizzato a stipulare con soggetti di natura pubblica e privata apposite convenzioni per la consulenza in attività inerenti l'esercizio delle proprie funzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-05-15;139#art-1