Art. 4
In vigore dal 6 giu 1990
1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, n. 905, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) un esperto in contabilità pubblica designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;";
b) al quarto comma, dopo le parole: "per le categorie b) e c),", è inserita la seguente: "rispettivamente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FRACANZANI, Ministro delle
partecipazioni statali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 18
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-05-04;119#art-4