Art. 4

In vigore dal 6 giu 1990
1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, n. 905, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) un esperto in contabilità pubblica designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;"; b) al quarto comma, dopo le parole: "per le categorie b) e c),", è inserita la seguente: "rispettivamente". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FRACANZANI, Ministro delle partecipazioni statali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 18
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-05-04;119#art-4

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