Art. 2
In vigore dal 6 giu 1990
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, n. 905, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
" e) due esperti designati dal Ministero del turismo e dello spettacolo di cui uno scelto dal Ministro in una terna indicata dalla Commissione centrale per la cinematografia prevista dall' della legge 4 novembre 1965, n. 1213;";
b) al primo comma, lettera f), le parole: "quattro esperti" sono sostituite dalle seguenti: "cinque esperti";
c) al secondo comma, dopo le parole: "per le categorie da c) ad e),", è inserita la seguente: "rispettivamente";
d) al terzo comma, le parole: "almeno due degli otto membri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre dei dieci membri".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-05-04;119#art-2