Art. 1
In vigore dal 6 giu 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, n. 905, con il quale è stato da ultimo modificato lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - E.A.G.C., disponendone la pubblicazione del testo integrale;
Considerata l'esigenza, rappresentata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, di apportare talune limitate modifiche al cennato statuto, relativamente alla composizione degli organi collegiali dell'Ente stesso;
Visto il parere favorevole espresso in merito dall'Ente autonomo gestione cinema;
Riconosciuta la necessità di apportare le proposte modifiche a detto statuto;
Ritenuta l'opportunità di pubblicare in forma integrale lo stesso statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 19 aprile 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1990;
Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, n. 905, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il presidente è nominato con le modalità previste dall' della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-05-04;119#art-1