Art. 7

In vigore dal 7 gen 1990
1. Le proposte sono valutate, entro il 31 dicembre di ogni anno, da una commissione presieduta dal Ministro dell'ambiente, o per sua delega dal Sottosegretario, e la cui composizione viene determinata dallo stesso Ministro che nomina altresì i componenti, chiamando a farne parte anche esperti della materia eventualmente estranei all'amministrazione. 2. Su ciascuna proposta riferisce un membro della commissione, designato quale relatore dal presidente. Le sedute della commissione sono valide quando intervengono almeno due terzi dei componenti e non meno della metà dei membri permanenti. 3. I componenti estranei al Ministero dell'ambiente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 novembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUFFOLO, Ministro dell'ambiente DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTINAZZOLI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1989 Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 16
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-11-03;406#art-7

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