Art. 4
In vigore dal 7 gen 1990
1. Le proposte di attribuzioni dei diplomi di benemerenza e delle relative medaglie a cittadini italiani residenti all'estero o a cittadini stranieri sono esaminate previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.
2. Nel caso in cui le proposte di concessione riguardino corpi o comandi delle Forze armate, il Ministro dell'ambiente procede sentito il Ministro della difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-11-03;406#art-4