Art. 4

In vigore dal 7 gen 1990
1. Le proposte di attribuzioni dei diplomi di benemerenza e delle relative medaglie a cittadini italiani residenti all'estero o a cittadini stranieri sono esaminate previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri. 2. Nel caso in cui le proposte di concessione riguardino corpi o comandi delle Forze armate, il Ministro dell'ambiente procede sentito il Ministro della difesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-11-03;406#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo