Art. 6

In vigore dal 7 gen 1990
1. Le proposte di concessione, con l'indicazione della classe di diploma e della relativa medaglia, possono essere formulate da amministrazioni ed enti pubblici anche territoriali, da istituti culturali e scientifici pubblici e privati, ordini professionali, associazioni produttive e di categoria e da associazioni ambientaliste ufficialmente riconosciute. 2. I riconoscimenti in esame possono altresì essere attribuiti di propria iniziativa dal Ministro dell'ambiente, previo parere della commissione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-11-03;406#art-6

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