Art. 4

In vigore dal 22 ago 1989
1. Il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, si applica per il tempo strettamente necessario al regolare completamento degli studi da parte degli studenti che si siano iscritti al primo anno di corso per gli anni accademici fino al 1988-89 incluso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 luglio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri GALLONI, Ministro della pubblica istruzione RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia GAVA, Ministro dell'interno AMATO, Ministro del tesoro FORMICA, Ministro del lavoro CIRINO POMICINO, Ministro della funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1989 Atti di Governo, registro n. 78, foglio 37
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-05;280#art-4

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