Art. 4
In vigore dal 22 ago 1989
1. Il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, si applica per il tempo strettamente necessario al regolare completamento degli studi da parte degli studenti che si siano iscritti al primo anno di corso per gli anni accademici fino al 1988-89 incluso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 luglio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GALLONI, Ministro della pubblica
istruzione
RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
GAVA, Ministro dell'interno
AMATO, Ministro del tesoro
FORMICA, Ministro del lavoro
CIRINO POMICINO, Ministro della
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio 37
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-05;280#art-4