Art. 1

In vigore dal 22 ago 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed in particolare l'art. 19; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Ritenuta la necessità di apportare modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987; Udito il parere n. 1264/88 - AG 15/89, in data 17 aprile 1989, del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto: . 1. Alle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale, elencate all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali di servizio sociale, istituita presso l'Università di Cagliari con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215.
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