Art. 2
In vigore dal 22 ago 1989
1. Per quanto previsto dell', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, ai fini del requisito di cinque anni di servizio presso amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni è utile anche il servizio prestato in posizioni non di ruolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-05;280#art-2