Titolo IV›Capo III
Art. 96
Accettazione dei versamenti - Ricevuta
In vigore dal 8 mag 2001
1. L'ufficio che accetta il versamento non è tenuto ad accertare se il beneficiario sia effettivamente correntista o se il numero del conto sia esattamente indicato. Constatata la regolarità formale del bollettino, l'ufficio lo accetta, ritira il corrispettivo e rilascia la ricevuta relativa e l'eventuale attestazione, regolarmente convalidate.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-96