Art. 96 · Accettazione dei versamenti - Ricevuta
Titolo IVCapo III

Art. 96

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Accettazione dei versamenti - Ricevuta

In vigore dal 8 mag 2001
1. L'ufficio che accetta il versamento non è tenuto ad accertare se il beneficiario sia effettivamente correntista o se il numero del conto sia esattamente indicato. Constatata la regolarità formale del bollettino, l'ufficio lo accetta, ritira il corrispettivo e rilascia la ricevuta relativa e l'eventuale attestazione, regolarmente convalidate. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-96