Titolo IV›Capo III
Art. 101
Accreditamento dei versamenti e rimborso dei versamenti non potuti accreditare.
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Nel caso di discordanza tra le generalità del correntista e il numero del conto, l'ufficio detentore del conto che riceve il versamento accredita la somma al conto corrispondente alle generalità del correntista e non a quello corrispondente al numero indicato.
2 - I versamenti non potuti, comunque, accreditare, sono rimborsati ai mittenti mediante assegni tratti a loro favore. L'operazione di rimborso è gratuita, ma non si fa luogo alla restituzione della tassa pagata dai mittenti all'atto dell'esecuzione dei versamenti.
3 - Quando risulti che il versamento non potuto accreditare rappresenta l'importo dell'assegno gravante un pacco o una corrispondenza, ovvero di un titolo di credito affidato ai servizi per l'incasso, la somma è corrisposta al beneficiario del versamento. L'assegno postale di rimborso è in tal caso assoggettato alla tassa di emissione di un vaglia ordinario di corrispondente ammontare.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-101