Art. 7

In vigore dal 7 gen 2004
1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica degli orari di insegnamento, è comunicato al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsto dall', comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della provincia.Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall' della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. La provincia adotta le modifiche dei programmi d'insegnamento e di esame con propria legge, ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1. 3. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi di insegnamento di cui al comma 1, degli studenti provenienti dalle altre scuole del territorio nazionale. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 433.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;405#art-7

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