Art. 8
In vigore dal 7 set 1996
1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.
2. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.
3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell', le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;405#art-8